SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI
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SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI

FISCO

SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI

L’attuale disciplina della societa’ tra professionisti (STP) è contenuta nell’art. 10 delle legge 183/2011 e nel regolamento di attuazione emanato con il Decreto del Ministero della Giustizia n. 34 dell’8 febbraio 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 2013. La nuova normativa in tema di società tra professionisti è entrata in vigore il 22 aprile 2013.

L’art. 10 della legge 183/2011 abroga la precedente disciplina contenuta nella legge 23 novembre 1939, n. 1815.

Quest’ultima, da un lato consentiva l’esercizio associato delle professioni ricorrendo alla figura dello “studio professionale associato” (art. 1), ma, dall’altro lato, vietava di “costituire, esercitare o dirigere, sotto qualsiasi forma diversa da quella di cui al precedente articolo, società, istituti, uffici, agenzie od enti, i quali abbiano lo scopo di dare, anche gratuitamente, ai propri consociati od ai terzi, prestazioni di assistenza o consulenza in materia tecnica, legale, commerciale, amministrativa, contabile o tributaria“ (art. 2).

La nuova normativa in tema di società tra professionisti consente invece di costituire società per l’esercizio di attività professionali regolamentate in un sistema ordinistico secondo i modelli disciplinati dai titoli V e VI del libro V del codice civile.

Non possono invece costituire una STP, i cittadini italiani la cui attività professionale non è organizzata in albi, ordini, collegi (es. amministratori di condominio).

Per costoro la materia è disciplinata nella legge n. 4 del 14 gennaio 2013 che consente di esercitare la professione in forma libera e in piena autonomia. Nonostante l’emanazione del regolamento di attuazione sono ancora molti i dubbi interpretativi che caratterizzano questa prima fase di attuazione della nuova disciplina delle STP, tra i quali l’applicabilità della disciplina relativa alle procedure concorsuali o la compatibilità tra la responsabilità limitata del socio di società di capitali e la responsabilità illimitata del professionista.

Tra le molte questioni ancora aperte vi è anche la problematica attinente alla qualificazione ai fini fiscali dell’utile prodotto dalla STP e ai conseguenti profili previdenziali, nonché non risulta ancora chiaro l’iter procedurale di iscrizione nei relativi registri della STP. In attesa degli opportuni chiarimenti da parte degli organismi preposti, al fine di fornire un’adeguata informativa all’utenza, si indicano di seguito le prime istruzioni applicative della normativa sulle STP.

La società tra professionisti può essere costituita secondo uno dei seguenti tipi societari: 1. società semplice; 2. società in nome collettivo; 3. società in accomandita semplice; 4. società per azioni; 5. società in accomandita per azioni; 6. società a responsabilità limitata; 7. società cooperativa.

L’elemento di novità introdotto dal legislatore consiste nella possibilità di costituire STP secondo tipi societari anche di natura capitalistica. Ciò potrebbe apparentemente sembrare in contrasto con il principio per cui la prestazione professionale si basa sull’intuitus personae. Invero tale principio è stato più volte recuperato nella legge 183/2011 e nel decreto n. 34/2013.

Infatti nell’ottica della trasparenza e della libera concorrenza i professionisti devono informare il cliente, con un atto scritto, di tutti gli aspetti che riguardano lo svolgimento dell’incarico, dandogli la possibilità di scegliere il professionista cui affidare il lavoro e mettendolo al corrente dell’eventuale presenza di conflitti di interesse.

Il cliente deve inoltre essere informato su eventuali sostituzioni del professionista che svolge l’incarico, sulla presenza di ausiliari e sull’elenco dei soci con finalità di investimento.

I requisiti per costituire una società tra professionisti sono i seguenti: a) l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci.

L’oggetto sociale deve quindi essere limitato alle sole attività professionali regolamentate e deve essere svolto dai soci che risultano iscritti nei relativi albi, collegi, ordini.

La norma stabilisce il carattere della esclusività con riferimento all’attività o alle attività professionali da indicarsi nell’oggetto sociale, ne deriva che nell’oggetto della società non potranno essere dedotte attività professionali “non protette”, perché si avrebbe, in tal modo, una commistione con attività che assumerebbero natura imprenditoriale in violazione del principio della esclusività; b) l’ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante.

E’ possibile anche la partecipazione di soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento.

La “prestazione tecnica” non potrà essere dedotta nell’oggetto sociale neppure su di un piano secondario, pena, altrimenti, la creazione di un modello misto imprenditoriale – professionale in contrasto con l’esclusività sancita dal comma 4 dell’art. 10 della l. 183/2011. Essa potrà solo rivestire una funzione meramente strumentale all’attività professionale della società.(Studio n. 41/2012/I Consiglio nazionale del notariato); c) il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci.

Il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società tra professionisti e il consiglio dell’ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall’albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi; d) l’individuazione dei criteri e delle modalità affinchè l’esecuzione dell’incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall’utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all’utente; e) la stipulazione di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell’esercizio dell’attività professionale; f) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo; g) la denominazione sociale contenente l’indicazione di società tra professionisti; h) le società cooperative devono essere costituite da un numero di soci non inferiore a tre. I requisiti di cui sopra dalla lett a) alla lett. g) devono essere previsti nell’atto costitutivo.

La società tra professionisti può essere costituita anche per l’esercizio di più attività professionali.

La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti. Nulla invece pare impedire al professionista si svolgere l’attività anche in forma individuale o all’interno di una associazione professionale.

La disposizione, tuttavia, non chiarisce se il divieto è limitato ai soli soci professionisti o si estende anche ai soci non professionisti. Al riguardo va osservato che la partecipazione dei soci capitalisti o dei soci che rendono prestazioni tecniche a più società tra professionisti pone tali soggetti in una condizione che consente loro di poter astrattamente influire sulla gestione sociale e considerato che i soci non professionisti potrebbero anche rivestire la carica di amministratori (tenuto conto del silenzio del legislatore) si verrebbe a creare una situazione di conflitto di interessi. In prima battuta pertanto, visto che la ratio della limitazione normativa va individuata nell’esigenza di tutelare l’indipendenza e l’autonomia del socio professionista, si ritiene che il divieto si estenda anche ai soci non professionisti. Il decreto di attuazione n. 34/2013 individua due tipologie societarie di STP: – le «società tra professionisti» o «società professionale» costituite secondo i modelli societari regolati dai Titoli V e VI del Libro V del Codice civile aventi ad oggetto l’esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l’iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati. – le «società multidisciplinare» come società tra professionisti costituite per l’esercizio di più attivita’ professionali.

Le società tra professionisti devono essere iscritte in una sezione speciale del Registro delle imprese. Inoltre è obbligatoria anche l’iscrizione ad una sezione speciale dell’Albo/Ordine di appartenenza dei soci professionisti. L’avvenuta iscrizione nella sezione speciale dell’Albo/ordine/Collegio deve essere annotata nella sezione speciale del registro delle imprese su richiesta di chi ha la legale rappresentanza.

Il consiglio dell’ordine/collegio professionale provvede all’iscrizione nella sezione speciale dell’albo o del registro solo dopo aver verificato il rispetto delle disposizioni normative (art. 9 comma 3) con particolare riferimento anche alle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 6 del citato decreto che prevede: “L’incompatibilita’ di cui all’articolo 10, comma 6, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sulla partecipazione del socio a piu’ societa’ professionali si determina anche nel caso della societa’ multidisciplinare e si applica per tutta la durata della iscrizione della societa’ all’ordine di appartenenza. L’incompatibilita’ di cui al comma 1 viene meno alla data in cui il recesso del socio, l’esclusione dello stesso, ovvero il trasferimento dell’intera partecipazione alla societa’ tra professionisti producono i loro effetti per quanto riguarda il rapporto sociale.

Il socio per finalita’ d’investimento puo’ far parte di una societa’ professionale solo quando: a) sia in possesso dei requisiti di onorabilita’ previsti per l’iscrizione all’albo professionale cui la societa’ e’ iscritta ai sensi dell’articolo 8 del presente regolamento; b) non abbia riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione; c) non sia stato cancellato da un albo professionale per motivi disciplinari. Costituisce requisito di onorabilita’ ai sensi del comma 3 la mancata applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali.

Le incompatibilita’ previste dai commi 3 e 4 si applicano anche ai legali rappresentanti e agli amministratori delle societa’, le quali rivestono la qualita’ di socio per finalita’ d’investimento di una societa’ professionale.

Il mancato rilievo o la mancata rimozione di una situazione di incompatibilita’, desumibile anche dalle risultanze dell’iscrizione all’albo o al registro tenuto presso l’ordine o il collegio professionale secondo le disposizioni del capo IV, integrano illecito disciplinare per la societa’ tra professionisti e per il singolo professionista.” In pratica la procedura di iscrizione osserverà il seguente iter: 1. la STP si iscrive come società inattiva al registro delle imprese nella sezione ordinaria secondo il tipo sociale prescelto e nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all’art. 16 comma 2 del dlgs 96/2001 quale “società tra professionisti”. In sede di prima applicazione, in attesa della modulistica aggiornata, la domanda di iscrizione nella sezione speciale viene richiesta nel riquadro note e verrà iscritta tramite la compilazione del riquadro 20 attraverso l’indicazione della seguente dicitura: “la presente società è una società tra professionisti ai sensi dell’art. 10 della legge 12 novembre 2011 n. 183 e del decreto del ministro della giustizia 8 fe bbraio 2013 n. 34, per cui la società (art. 7 del detto d.m.) è iscritta nella sezione speciale istituita ai sensi dell’art. 16, comma 2, secondo periodo, del dlgs 96/2001” L’iscrizione nella sezione speciale, come previsto dall’art. 7 del Decreto n. 34/2013, è finalizzata alla “verifica dell’incompatibilità”, quale adempimento successivo di competenza del Consiglio dell’ordine/collegio/albo. Da ciò si ricava che l’iscrizione nella sezione speciale del registro tenuto dall’Ordine/Collegio/Albo è successiva all’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese. Ciò risulta confermato dalle seguenti argomentazioni:  la natura non abilitativa della pubblicità nella sezione speciale del registro delle imprese: l’art. 7 del decreto n. 34/2013 prevede che l’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese ha valore di mera certificazione anagrafica e di pubblicità notizia. Solo l’iscrizione nella sezione sezione speciale dell’Ordine/Collegio/Albo consente alla società di poter iniziare l’esercizio dell’attività professionale; l’annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese quale adempimento successivo all’iscrizione nella sezione speciale del registro tenuto dall’Ordine/Collegio/Albo (comma 4 dell’art. 9 decreto n. 34/2013). Il legislatore, coerentemente con quanto previsto dall’art. 7 del citato decreto, una volta ottenuta l’iscrizione nella sezione speciale del registro tenuto dall’Ordine/Collegio/Albo, si è limitato a prevedere la semplice annotazione di tale evento nel registro delle imprese – sezione speciale. 

Se la società svolge attività appartenenti a più professioni protette (c.d. ‘società multidisciplinare’) deve iscriversi presso l’albo o il registro dell’Ordine/Collegio/Albo professionale relativo all’attività individuata come prevalente nello statuto o nell’atto costitutivo.

Si ritiene che qualora non venga dichiarata un’attività prevalente, la società debba iscriversi in tutti gli albi e registri ordinistici previsti per le attività esercitate .

La domanda di iscrizione è rivolta al consiglio dell’Ordine/Collegio/Albo nella cui circoscrizione è posta la sede legale della STP; 3. la STP, tramite il legale rappresentante, richiede l’annotazione nella sezione del registro delle imprese dell’avvenuta iscrizione nella sezione dell’albo o del registro tenuto dall’Ordine/Collegio professionale, nonché comunica, entro 30 giorni, l’inizio dell’attività economica. 

L’attività può essere esercitata solo dopo l’iscrizione nella sezione speciale dell’Ordine/Collegio/Albo. L’art. 10 della l. 183/2011 fa salve le associazioni professionali e i diversi modelli societari già vigenti. In tal modo il legislatore non intacca il panorama delle forme organizzative professionali in essere al momento dell’entrata in vigore della nuova disciplina, anzi prevedendo l’iscrizione delle STP nella stessa sezione delle società tra avvocati, ricomprende queste ultime nel più ampio genere delle società tra professionisti anche se disciplinate da una norma speciale in deroga alla disciplina di carattere generale contenuta nella legge 183/2011.

Per tale motivo le ‘STP tra avvocati’ restano soggette alla normativa contenuta nel d.lgs. n.96/2001: pertanto possono costituirsi solo come società regolate dalle norme sulle società in nome collettivo e con attività esclusiva di avvocato.

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