IL  30 NOVEMBRE SCADE IL TERMINE PER IL VERSAMENTO DEGLI ACCONTI SULLE IMPOSTE
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IL 30 NOVEMBRE SCADE IL TERMINE PER IL VERSAMENTO DEGLI ACCONTI SULLE IMPOSTE

TRIBUTI

 

Mancano ancora pochi giorni al versamento degli acconti delle imposte riguardanti il periodo d’imposta dell’anno in corso. Come si effettuano i calcoli degli importi dovuti? E quali sono le modalità di versamento? Facciamo un breve riepilogo insieme.

Per il calcolo degli importi da versare è necessario verificare le percentuali di acconti previste dalle attuali norme fiscali e la dichiarazione dei redditi dell’anno precedente. Il versamento degli acconti interessa l’IRPEF, la cedolare secca, l’IRAP, l’IRES, l’IVIE, l’IVAFE e l’imposta sostitutiva dei minimi.

Il calcolo dell’acconto dovuto per l’IRPEF può essere effettuato con il metodo storico o con quello previsionale. Il calcolo dell’acconto IRPEF effettuato secondo il metodo storico è effettuato sulla base del debito effettivo maturato nel corso del 2014. Con il metodo previsionale invece, ai fini del calcolo, si deve fare riferimento all’imposta che si presume sarà dovuta per l’anno.

L’acconto IRPEF, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, è pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno e deve essere versato in una o due rate a seconda dell’importo: in unica soluzione entro il 30 novembre se l’importo dovuto è inferiore a 257,52 euro; in due rate se l’importo dovuto è pari o superiore a 257,52 euro (la prima rata del 40% entro il 16 giugno o 16 luglio 2015 con maggiorazione e la seconda rata del 60% entro il 30 novembre 2015).

Sono chiamati alla cassa anche i contribuenti che applicano la cedolare secca. L’acconto per la cedolare secca è pari al 95% dell’imposta complessivamente dovuta e può essere calcolato con il metodo storico e con il metodo previsionale.


Con il metodo storico, il calcolo viene effettuato utilizzando come riferimento il periodo d’imposta 2014. Con il metodo previsionale, l’importo dell’acconto da versare è sempre il 95% dell’imposta che si presume sia dovuta per il 2015.

La scadenza del 30 novembre riguarda anche i soggetti IRES con esercizio coincidente con l’anno solare, mentre per tutti gli altri vige la norma di versare l’acconto entro l’undicesimo mese dell’esercizio o del periodo di gestione.

L’acconto IRES è pari al 100% dell’imposta a saldo dovuta per l’anno precedente e deve essere versato in unica soluzione entro la scadenza del 30 novembre se l’importo non è superiore a 257,52 euro, mentre deve essere versato in due rate (la prima rata del 40% entro il 16 giugno 2015 o 16 luglio 2015 con maggiorazione e la seconda rata del 60% entro il 30 novembre 2015) se l’importo è superiore a 257,52 euro (rigo RN17 del modello Unico SC o rigo RN28 del modello Unico ENC).

Anche i soggetti IRES hanno la possibilità di commisurare l’acconto IRES sulla base dell’imposta che presumono di versare per l’anno successivo, utilizzando il metodo previsionale anziché il metodo storico.

Per quanto concerne i termini di versamento, il pagamento della seconda o unica rata dell’acconto 2015 dovrà effettuarsi entro il prossimo 30 novembre 2015 in unica soluzione senza possibilità di rateizzazione come invece avviene per la prima rata di acconto tramite il modello di pagamento unificato F24.

I codici tributo da utilizzare in fase di compilazione del modello F24 sono i seguenti: 4034 per l’acconto IRPEF,2002 per l’acconto IRES, 3813 per l’acconto IRAP e 1799 per l’acconto imposta sostitutiva dei minimi.

Sono esonerati dal versamento degli acconti i soggetti che nel 2014 hanno cessato ogni attività e non possiedono altri redditi imponibili dai quali possa scaturire un’imposta sui redditi, i soggetti che nel 2014 non possedevano redditi e hanno iniziato un’attività di impresa o di lavoro autonomo nel corso del 2015 e coloro che nel 2015 non hanno presentato la dichiarazione dei redditi in quanto esonerati.

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