IL NUOVO REGIME DEI MINIMI 2015
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IL NUOVO REGIME DEI MINIMI 2015

FISCO

La Finanziaria 2015 ha introdotto un nuovo regime forfetario riservato alle persone fisiche (imprese e lavoratori autonomi), che sostituisce l’attuale regime delle nuove iniziative ex art. 13, Legge n. 388/2000, dei minimi ex art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011 e contabile agevolato ex art. 27, comma 3, D.L. n. 98/2011. 

 

Il nuovo regime dei minimi è applicabile: 

 

 a coloro che rispettano determinati requisiti; 

 

 è un regime naturale, applicabile anche ai soggetti già in attività (non è quindi riservato soltanto ai soggetti che intraprendono una nuova attività), ma è comunque consentita l’opzione per l’applicazione del regime ordinario, con vincolo minimo triennale. 

 

Requisiti di accesso:

 

Possono accedere al regime forfetario, ai sensi del comma 54, le persone fisiche esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo che nell’anno precedente: 

 

abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a quelli individuati nell’apposita tabella, in relazione all’attività esercitata in base al codice attività ATECO 2007 (limite compreso tra € 15.000 ed € 40.000). 

abbiano sostenuto spese per l’impiego di lavoratori non superiori a € 5.000 lordi annui a titolo di lavoro dipendente, co.co.pro., lavoro accessorio, associazione in partecipazione, lavoro prestato dai familiari dell’imprenditore ex art. 60, TUIR; 

non abbiano superato riguardo il costo complessivo dei beni strumentali al 31.12, al lordo dell’ammortamento, l’importo di € 20.000; 

non abbiano il reddito d’impresa/lavoro autonomo prevalente rispetto a quello di lavoro dipendente/assimilato ex artt. 49 e 50, TUIR (rileva anche il reddito da pensione). Tale condizione non va verificata in caso di cessazione dal rapporto di lavoro ovvero se la somma dei predetti redditi non è superiore a € 20.000. 

abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a quelli individuati nell’apposita tabella, in relazione all’attività esercitata in base al codice attività; 

Possono accedere al regime forfetario persone fisiche esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo che nell’anno precedente: 

 

abbiano sostenuto spese per l’impiego di lavoratori non superiori a € 5.000 lordi annui;

non abbiano superato riguardo al costo complessivo dei beni strumentali al 31.12, al lordo dell’ammortamento, l’€ 20.000; 

non abbiano il reddito d’impresa/lavoro autonomo prevalente rispetto a quello di lavoro dipendente/assimilato. 

 

 

Il regime presenta, in sintesi, le seguenti caratteristiche:

 

• esonero dalla tenuta delle scritture contabili, sia ai fini IVA che reddituali; 

 

• non assoggettamento ad IVA delle operazioni attive e indetraibilità dell’IVA sugli acquisti; 

 

• esonero dalle liquidazioni/versamenti periodici IVA, dalla dichiarazione annuale, dalla comunicazione clienti e fornitori e black-list; 

 

• non assoggettamento a ritenuta alla fonte dei ricavi/compensi; 

 

• non assunzione della qualifica di sostituto d’imposta (il soggetto forfetario non opera ritenute alla fonte); 

 

• esclusione dall’IRAP; 

 

• possibilità di sostenere spese per l’impiego di lavoratori non superiori a € 5.000 lordi annui; 

 

• esclusione dall’applicazione degli studi di settore/parametri; 

 

• reddito determinato forfetariamente attraverso l’applicazione di un coefficiente di redditività ai ricavi/compensi percepiti, con conseguente irrilevanza dei costi/spese; 

 

• introduzione, limitatamente alle imprese, di un regime agevolato anche ai fini contributivi che prevede l’eliminazione del minimale contributivo; 

 

• applicazione al reddito conseguito di un’imposta sostitutiva del 15%, da liquidare con le consuete regole stabilite per il versamento dell’IRPEF. 

 

 

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