La Finanziaria 2015 ha introdotto un nuovo regime forfetario riservato alle persone fisiche (imprese e lavoratori autonomi), che sostituisce l’attuale regime delle nuove iniziative ex art. 13, Legge n. 388/2000, dei minimi ex art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011 e contabile agevolato ex art. 27, comma 3, D.L. n. 98/2011.
Il nuovo regime dei minimi è applicabile:
a coloro che rispettano determinati requisiti;
è un regime naturale, applicabile anche ai soggetti già in attività (non è quindi riservato soltanto ai soggetti che intraprendono una nuova attività), ma è comunque consentita l’opzione per l’applicazione del regime ordinario, con vincolo minimo triennale.
Requisiti di accesso:
Possono accedere al regime forfetario, ai sensi del comma 54, le persone fisiche esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo che nell’anno precedente:
abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a quelli individuati nell’apposita tabella, in relazione all’attività esercitata in base al codice attività ATECO 2007 (limite compreso tra € 15.000 ed € 40.000).
abbiano sostenuto spese per l’impiego di lavoratori non superiori a € 5.000 lordi annui a titolo di lavoro dipendente, co.co.pro., lavoro accessorio, associazione in partecipazione, lavoro prestato dai familiari dell’imprenditore ex art. 60, TUIR;
non abbiano superato riguardo il costo complessivo dei beni strumentali al 31.12, al lordo dell’ammortamento, l’importo di € 20.000;
non abbiano il reddito d’impresa/lavoro autonomo prevalente rispetto a quello di lavoro dipendente/assimilato ex artt. 49 e 50, TUIR (rileva anche il reddito da pensione). Tale condizione non va verificata in caso di cessazione dal rapporto di lavoro ovvero se la somma dei predetti redditi non è superiore a € 20.000.
abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a quelli individuati nell’apposita tabella, in relazione all’attività esercitata in base al codice attività;
Possono accedere al regime forfetario persone fisiche esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo che nell’anno precedente:
abbiano sostenuto spese per l’impiego di lavoratori non superiori a € 5.000 lordi annui;
non abbiano superato riguardo al costo complessivo dei beni strumentali al 31.12, al lordo dell’ammortamento, l’€ 20.000;
non abbiano il reddito d’impresa/lavoro autonomo prevalente rispetto a quello di lavoro dipendente/assimilato.
Il regime presenta, in sintesi, le seguenti caratteristiche:
• esonero dalla tenuta delle scritture contabili, sia ai fini IVA che reddituali;
• non assoggettamento ad IVA delle operazioni attive e indetraibilità dell’IVA sugli acquisti;
• esonero dalle liquidazioni/versamenti periodici IVA, dalla dichiarazione annuale, dalla comunicazione clienti e fornitori e black-list;
• non assoggettamento a ritenuta alla fonte dei ricavi/compensi;
• non assunzione della qualifica di sostituto d’imposta (il soggetto forfetario non opera ritenute alla fonte);
• esclusione dall’IRAP;
• possibilità di sostenere spese per l’impiego di lavoratori non superiori a € 5.000 lordi annui;
• esclusione dall’applicazione degli studi di settore/parametri;
• reddito determinato forfetariamente attraverso l’applicazione di un coefficiente di redditività ai ricavi/compensi percepiti, con conseguente irrilevanza dei costi/spese;
• introduzione, limitatamente alle imprese, di un regime agevolato anche ai fini contributivi che prevede l’eliminazione del minimale contributivo;
• applicazione al reddito conseguito di un’imposta sostitutiva del 15%, da liquidare con le consuete regole stabilite per il versamento dell’IRPEF.