PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO
CATEGORIA 6 Giugno 2019Il Processo Tributario Telematico (PTT) dal 15 luglio 2017 è attivo su tutto il territorio nazionale, a conclusione di una graduale estensione a livello regionale iniziata il 1 dicembre 2015.
L’ utente ha l’opportunità, previa registrazione attraverso il portale dedicato, di accedere al sistema informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT – PTT) e di depositare gli atti e i documenti processuali già notificati alla controparte. Inoltre, i giudici tributari, i contribuenti, i professionisti e gli enti impositori, potranno consultare da casa o dai propri uffici il fascicolo processuale contenente tutti gli atti e documenti del contenzioso a cui sono interessati.
Il processo tributario telematico, tramite la digitalizzazione delle fasi della notifica, del deposito del ricorso e dei documenti comporta vantaggi notevoli per tutti gli attori del in termini di semplificazione, trasparenza degli adempimenti processuali e di durata del contenzioso.
Il decreto del Direttore Generale delle Finanze, 4 agosto 2015 (GU n° 184 del 10 agosto 2015), stabilisce le regole tecniche che le parti che intendono costituirsi con modalità telematica debbono rispettare, tra l’altro recentemente aggiornato con il decreto del Direttore Generale delle Finanze, 28 novembre 2017 (GU n° 288 dell’11 dicembre 2017), in attuazione del Regolamento che disciplina l’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario (decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013, n° 163).
Una volta effettuato il deposito tramite il “PTT” i contribuenti, i professionisti e gli enti impositori, possono consultare il fascicolo processuale informatico ed i relativi atti, tramite il rinnovato servizio del “Telecontenzioso“.
L’utilizzo delle modalità telematiche rimarrà facoltativo per i soggetti a cui è consentito stare in giudizio senza assistenza tecnica, ovvero per le controversie tributarie di valore fino a 3.000 euro. Qualora vogliano farne uso dovranno previamente indicare l’indirizzo PEC, nel ricorso o nel primo atto difensivo. al quale ricevere le comunicazioni e le notificazioni.